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l’Agenzia delle Entrate recepisce il Decreto Aiuti-Bis

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che descrive l’applicazione dei cambiamenti introdotti dal Decreto Aiuti-bis in relazione alla responsabilità delle cessioni del credito derivanti in particolare dal Superbonus 110%.

Questa Circolare molto importante e tanto sperata, va nella direzione di sbloccare il meccanismo delle cessioni del credito limitando la responsabilità in solido delle operazioni ai soli casi di dolo o colpa grave.

Cosa si intende per DOLO e per COLPA GRAVE

L’Agenzia delle Entrate definisce che il “dolo” ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio quando complice del cedente oppure palesemente fittizio.

La “colpa grave”, invece, ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.

Questi chiarimenti vanno anche nel senso di agevolare la cessione delle banche ai correntisti “professionali”, liberandole dai crediti che hanno accumulato finora e rendendosi disponibili ad ulteriori acquisti di credito.

Viene precisato che per il correntista che acquista i crediti dalla banca non è tenuto a effettuare ex novo l’istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa la necessaria diligenza.

Comunicazione degli eventuali errori relativi alla comunicazione di cessione

La circolare fornisce anche le modalità per la trasmissione all’Agenzia di eventuali errori relativi alla comunicazione di cessione ad esempio nei casi:

  • errori formali, ad esempio inesattezze catastali;
  • errori sostanziali, nel caso in cui sia pregiudicata la sussistenza del credito (errata indicazione del codice intervento o errore nel codice fiscale).

Eventuali modelli per la comunicazione di cessione inviati con errori, possono essere automaticamente annullati con l’invio di un’ulteriore modulo entro il 5° giorno del mese successivo a quello dell’invio.